04/02/2022
Le spese di viaggio e trasferta rappresentano una voce di costo significativa per molte aziende, indispensabile per consentire ai dipendenti di svolgere le proprie mansioni al di fuori della sede lavorativa abituale. Comprendere la natura di queste spese, le modalità di rimborso e, soprattutto, i limiti di deducibilità fiscale è fondamentale per una corretta gestione aziendale e per garantire il rispetto delle normative vigenti. Questo articolo esplora in dettaglio il panorama delle spese di trasferta, con un focus particolare sulle importanti novità introdotte a partire dal 2025.

Una gestione efficiente dei rimborsi spese non solo assicura la conformità fiscale, ma incide positivamente anche sul benessere dei dipendenti e sull'immagine aziendale (employer branding), dimostrando attenzione verso chi si sposta per lavoro.
- Cosa Sono le Spese di Trasferta Lavorativa?
- Chi Paga le Spese di Trasferta e Come Avviene il Rimborso?
- Come Calcolare le Spese di Viaggio? Le Tabelle ACI
- Tipologie di Rimborso Spese di Viaggio e Deducibilità Fiscale
- Rimborso delle Spese di Alloggio: Attenzione al Punto di Partenza
- Il Rimborso Chilometrico: Dettagli sul Calcolo con Tabelle ACI
- Rimborsi Spese e Smart Working: Un Contesto Diverso
- NOVITÀ 2025: L'Obbligo di Tracciabilità per la Deducibilità
- Conclusione
- Domande Frequenti
Cosa Sono le Spese di Trasferta Lavorativa?
Le spese di trasferta lavorativa sono tutti quei costi sostenuti da un dipendente per adempiere ai propri compiti professionali in un luogo diverso dalla sede di lavoro abituale indicata nel contratto. Queste spese sono considerate "necessarie" per lo svolgimento dell'attività lavorativa in trasferta.
Tipicamente, le spese di trasferta includono:
- Costi di trasporto (aereo, treno, auto propria o a noleggio, taxi, NCC).
- Spese di vitto (pasti consumati fuori sede).
- Spese di alloggio (pernottamenti in hotel o altre strutture ricettive).
- Eventuali spese extra indispensabili e connesse alla trasferta (es. pedaggi autostradali, parcheggi).
È importante notare che, in alcuni casi specifici e se previsto dal contratto di lavoro o dalle politiche aziendali, anche lo spostamento giornaliero casa-ufficio particolarmente oneroso potrebbe essere considerato, in parte, una spesa di viaggio, ma si tratta di casistiche meno comuni rispetto alla trasferta vera e propria.
Chi Paga le Spese di Trasferta e Come Avviene il Rimborso?
Nella prassi comune, è il dipendente a sostenere inizialmente le spese di trasferta, anticipando l'importo. Successivamente, l'azienda è tenuta a rimborsare tali costi. Il rimborso deve essere basato su spese effettivamente sostenute e documentate, o su importi forfettari stabiliti, purché rientrino nei limiti definiti dalle policy interne dell'azienda, dai contratti collettivi di lavoro applicabili e, soprattutto, dalla normativa fiscale per quanto riguarda la deducibilità per l'azienda e l'imponibilità per il dipendente.
L'obiettivo del rimborso è coprire i costi necessari affinché il lavoratore possa svolgere la sua attività in trasferta senza subire un onere economico personale. Una corretta e tempestiva gestione dei rimborsi contribuisce significativamente a mantenere alto il morale dei dipendenti.
Come Calcolare le Spese di Viaggio? Le Tabelle ACI
Il calcolo delle spese di viaggio, in particolare quelle relative al trasporto con mezzo proprio, richiede attenzione. La base per il rimborso dell'utilizzo del veicolo personale è il costo chilometrico. Questo costo non si riferisce solo al carburante, ma include anche l'usura del veicolo, la manutenzione, l'assicurazione e altre voci correlate all'utilizzo.
Per determinare il costo chilometrico in modo standardizzato e riconosciuto fiscalmente, ci si avvale delle tabelle ACI (Automobile Club d'Italia). Queste tabelle vengono aggiornate e pubblicate annualmente nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre e sono valide per l'anno fiscale successivo. Le tabelle ACI forniscono un costo al chilometro specifico per marca, modello e serie del veicolo, oltre a un valore per il fringe benefit annuo (rilevante in altri contesti, ma utile per identificare il veicolo).
Il calcolo del rimborso chilometrico è semplice una volta noto il costo ACI per il veicolo utilizzato: si moltiplica il numero di chilometri percorsi per il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI per quel veicolo specifico. A questo importo vanno poi aggiunte le altre spese necessarie sostenute durante la trasferta, come vitto, alloggio e pedaggi, calcolate e rimborsate secondo le diverse modalità previste.
Tipologie di Rimborso Spese di Viaggio e Deducibilità Fiscale
La normativa fiscale italiana (principalmente il Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) disciplina in modo specifico la deducibilità delle spese di trasferta per l'azienda e l'imponibilità per il dipendente, distinguendo le regole a seconda della modalità di rimborso adottata e del luogo della trasferta (in Italia o all'estero). Esistono tre principali tipologie di rimborso:
1. Rimborso a Piè di Lista (Analitico)
Il rimborso a piè di lista, o analitico, prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal dipendente, a fronte della presentazione di documentazione giustificativa (scontrini, ricevute fiscali, fatture elettroniche). Questo metodo richiede una rendicontazione dettagliata da parte del dipendente.
I limiti di deducibilità per l'azienda e di non imponibilità per il dipendente sono i seguenti:
- Spese di Vitto e Alloggio: Sono deducibili per l'azienda (ai fini IRES/IRPEF e IRAP) entro limiti giornalieri specifici:
- 180,76 euro al giorno per trasferte in Italia.
- 258,23 euro al giorno per trasferte all'estero.
Questi limiti si applicano se il dipendente anticipa le spese e chiede il rimborso. Se invece la fattura di vitto o alloggio è intestata direttamente all'azienda, non ci sono limiti di importo o tipologia di struttura, e l'azienda può anche detrarre l'IVA (se applicabile e inerente).
- Spese di Trasporto:
- Con veicoli pubblici (treno, aereo, ecc.): Sono deducibili per intero per l'azienda e non concorrono al reddito del dipendente, a fronte di documentazione.
- Con mezzo proprio o a noleggio: Il rimborso si basa sulle tabelle ACI (rimborso chilometrico) ed è interamente deducibile per l'azienda e non imponibile per il dipendente.
- Altre Spese: Pedaggi, parcheggi, ecc., sono deducibili se documentate e inerenti alla trasferta.
Questo metodo è trasparente ma richiede un onere amministrativo maggiore per la raccolta e verifica della documentazione.
2. Rimborso Spese Forfettario (Diaria)
Il rimborso forfettario, o diaria, consiste nell'erogazione di un importo fisso giornaliero al dipendente, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute e senza necessità di presentare documentazione fiscale (salvo la prova della trasferta stessa). Questo metodo semplifica la gestione ma presenta limiti di non imponibilità per il dipendente.
L'importo erogato come diaria è esente da tassazione e contribuzione per il dipendente fino a:
- 46,48 euro al giorno per trasferte in Italia.
- 77,47 euro al giorno per trasferte all'estero.
L'azienda può dedurre interamente l'importo erogato come diaria dal proprio reddito d'impresa, purché non superi i limiti di non imponibilità per il dipendente. Se l'importo erogato supera queste soglie, la parte eccedente concorre a formare il reddito da lavoro dipendente ed è quindi soggetta a tassazione e contribuzione.
3. Rimborso Spese Misto
Il rimborso misto combina elementi del rimborso a piè di lista e di quello forfettario. Si verifica quando, oltre a una diaria, vengono rimborsate analiticamente alcune spese specifiche (tipicamente vitto o alloggio).
In questo caso, i limiti di non imponibilità della diaria per il dipendente si riducono:
- Se viene rimborsato a piè di lista il vitto oppure l'alloggio, la diaria esente è di 30,99 euro al giorno in Italia e 51,65 euro al giorno all'estero.
- Se vengono rimborsati a piè di lista sia il vitto che l'alloggio, la diaria esente si riduce ulteriormente a 15,49 euro al giorno in Italia e 25,82 euro al giorno all'estero.
Per l'azienda, la deducibilità della diaria segue gli stessi limiti di non imponibilità per il dipendente. Le spese rimborsate a piè di lista (vitto e alloggio) sono deducibili per l'azienda entro i limiti specifici visti per il rimborso analitico (180,76 / 258,23 euro), ma con alcune limitazioni sull'IRAP, che non è deducibile per la quota forfettaria.
Ecco una tabella riassuntiva dei limiti di non imponibilità giornaliera per il dipendente e di deducibilità per l'azienda (salvo specifici casi IVA/IRAP):
| Tipo Rimborso | Spese Rimborsate a Piè di Lista | Diaria Esente (Italia) | Diaria Esente (Estero) |
|---|---|---|---|
| Analitico (Piè di Lista) | Vitto, Alloggio, Trasporto, Varie | N/A (rimborso effettivo) | N/A (rimborso effettivo) |
| Forfettario (Diaria) | Nessuna | 46,48 € | 77,47 € |
| Misto | Solo Vitto o Alloggio | 30,99 € | 51,65 € |
| Misto | Sia Vitto che Alloggio | 15,49 € | 25,82 € |
Nota: I limiti per vitto e alloggio nel rimborso analitico (180,76 / 258,23) si riferiscono all'importo massimo rimborsabile analiticamente per quelle voci, non alla diaria.
Rimborso delle Spese di Alloggio: Attenzione al Punto di Partenza
Un aspetto specifico riguarda il punto di partenza della trasferta. Se il dipendente parte per la trasferta direttamente dalla propria residenza (domicilio fiscale) anziché dalla sede di lavoro abituale, l'Agenzia delle Entrate considera l'eccedenza del rimborso chilometrico o delle spese di trasporto relative al tragitto casa/trasferta come reddito imponibile per il dipendente. Viene rimborsato in modo non imponibile solo il tragitto che sarebbe stato effettuato dalla sede di lavoro alla destinazione della trasferta.
Ad esempio, se la sede di lavoro è a 10 km dalla casa del dipendente e la destinazione della trasferta è a 100 km dalla sede di lavoro, ma il dipendente parte da casa (distanza totale 110 km), il rimborso chilometrico non imponibile sarà calcolato solo per 100 km. I costi relativi ai 10 km aggiuntivi (casa -> sede di lavoro teorica) se rimborsati, concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente.
Il Rimborso Chilometrico: Dettagli sul Calcolo con Tabelle ACI
Approfondiamo il calcolo del rimborso chilometrico utilizzando le tabelle ACI, un punto cruciale per chi usa il proprio veicolo. Le tabelle forniscono, per ogni modello di auto, moto, furgone, ecc., un costo per chilometro che include tutti i costi "a freddo" del veicolo (ammortamento, manutenzione, assicurazione, bollo) e i costi "a caldo" (carburante). È fondamentale utilizzare la tabella ACI corretta per l'anno in cui è avvenuta la trasferta e identificare con precisione il veicolo utilizzato.
Esempio pratico (come riportato nell'input): Se un dipendente percorre 700 km con una BMW 225E XDRIVE 1.5 ACTIVE TOURER 245CV (veicolo ibrido plug-in) e il costo chilometrico ACI per quell'anno e quel modello è di 0,6194€, il rimborso chilometrico sarà:
0,6194 €/km * 700 km = 433,58 €
Questo importo copre l'uso del veicolo. A questo si aggiungeranno poi i rimborsi per vitto, alloggio, pedaggi, ecc., secondo la modalità di rimborso scelta (analitico, forfettario o misto).
Rimborsi Spese e Smart Working: Un Contesto Diverso
Con la diffusione dello smart working, è emersa la necessità di chiarire il trattamento fiscale dei rimborsi spese in questo contesto. Le spese sostenute dal dipendente per svolgere l'attività lavorativa da casa (es. connessione internet, energia elettrica) non sono considerate spese di trasferta nel senso tradizionale.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che i rimborsi spese erogati dall'azienda ai lavoratori in smart working si distinguono in:
- Rimborsi Forfettari: Se l'azienda eroga un importo fisso per coprire genericamente i costi dello smart working, tale somma si considera reddito da lavoro dipendente e concorre alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva.
- Rimborsi Analitici: Se l'azienda rimborsa specifici costi sostenuti dal dipendente a fronte di documentazione (es. una quota della bolletta internet o elettrica), questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del dipendente, purché siano strettamente inerenti e quantificabili rispetto all'attività lavorativa da remoto.
Per le imprese, i rimborsi spese legati allo smart working sono deducibili ai sensi dell'articolo 95, comma 1 del TUIR, in quanto spese relative a prestazioni di lavoro.
NOVITÀ 2025: L'Obbligo di Tracciabilità per la Deducibilità
Una delle novità più significative nel panorama delle spese di trasferta e rappresentanza riguarda l'introduzione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per poter beneficiare della deducibilità fiscale. Queste disposizioni, previste dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, entrano in vigore dal 1° gennaio 2025 e mirano a contrastare l'evasione fiscale.
In sintesi, a partire dal 2025, molte spese di trasferta e rappresentanza saranno deducibili per l'azienda (o non imponibili per il lavoratore) solo se il pagamento originario è avvenuto tramite strumenti tracciabili.
Regole per i Lavoratori Dipendenti (Dal 2025)
I commi da 81 a 86 dell’articolo 1 della Legge n. 207/2024 stabiliscono che, per le trasferte fuori dal comune di lavoro, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (inclusi taxi e NCC), se rimborsate dal datore di lavoro, possono essere escluse dal reddito imponibile del dipendente solo se i pagamenti sono stati effettuati con mezzi tracciabili. Questi includono carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento, assegni bancari o circolari.
Ciò significa che il semplice scontrino o ricevuta non sarà più sufficiente se il pagamento è avvenuto in contanti. In tal caso, l'importo rimborsato dall'azienda sarà considerato reddito da lavoro dipendente a tutti gli effetti, soggetto a tassazione e contribuzione.
Non cambiano invece le regole generali sulla distinzione tra trasferte fuori comune (dove sono possibili le indennità forfettarie art. 51, comma 5 TUIR) e trasferte nel comune di lavoro (dove i rimborsi sono generalmente imponibili, salvo quelli specifici di viaggio e trasporto, ora soggetti anche a tracciabilità).
Semplificazione Documentale (Dal 2025)
L'articolo 3, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 192/2024 introduce una semplificazione: per le spese di viaggio e trasporto pagate con strumenti tracciabili, il lavoratore non è più obbligato a presentare la documentazione dettagliata rilasciata dal vettore (es. biglietto del treno o aereo), purché la spesa sia comunque adeguatamente comprovata (es. estratto conto della carta di credito).
Resta fermo l'obbligo per l'azienda di indicare nel Libro Unico del Lavoro (LUL) tutte le somme erogate al dipendente, inclusi i rimborsi spese.
Regole per i Lavoratori Autonomi (Dal 2025)
Anche la disciplina del reddito da lavoro autonomo (articolo 54 del TUIR) viene modificata per includere l'obbligo di tracciabilità. A partire dal 2025, le spese per prestazioni alberghiere, vitto, viaggi e trasporti con autoservizi pubblici non di linea (es. taxi) saranno deducibili dal reddito del lavoratore autonomo solo se pagate con strumenti tracciabili.
Questo requisito si applica sia alle spese addebitate analiticamente al committente (se l'accordo prevede che il cliente rimborsi queste spese) sia ai rimborsi che il lavoratore autonomo si riconosce per le proprie trasferte. Se il pagamento non è tracciabile, la spesa non sarà deducibile, aumentando il reddito imponibile del lavoratore autonomo.
Impatto sulle Imprese (Articolo 95 TUIR)
La riforma incide anche sull'articolo 95 del TUIR, che regola la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato per le imprese. La deducibilità di queste spese, incluse quelle di trasferta rimborsate, è ora subordinata all'utilizzo di metodi di pagamento tracciabili da parte del dipendente o collaboratore. Le aziende dovranno quindi implementare controlli più stringenti sulla documentazione e sui metodi di pagamento utilizzati dai propri dipendenti e collaboratori autonomi per garantire la deducibilità dei costi sostenuti.
Spese di Rappresentanza (Articolo 108 TUIR)
Parallelamente, l'obbligo di tracciabilità viene esteso anche alle spese di rappresentanza (articolo 108 del TUIR), che saranno deducibili dal reddito d'impresa solo se pagate con strumenti tracciabili. Resta ovviamente valido il requisito fondamentale dell'inerenza della spesa all'attività d'impresa.
Conclusione
La gestione delle spese di trasferta è un aspetto cruciale per le aziende, con implicazioni significative sia per i dipendenti che per la fiscalità d'impresa. Comprendere le diverse modalità di rimborso (a piè di lista, forfettario, misto) e i relativi limiti di deducibilità/imponibilità è essenziale per operare correttamente. Le novità introdotte a partire dal 2025, con l'obbligo generalizzato di tracciabilità per la deducibilità e la non imponibilità di molte spese di trasferta e rappresentanza, rappresentano un cambiamento importante che richiede un adeguamento delle procedure aziendali e una maggiore consapevolezza da parte dei lavoratori. L'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e una documentazione accurata diventano elementi indispensabili per garantire la conformità e ottimizzare la gestione finanziaria.
Domande Frequenti
Cosa si intende per spese di viaggio e trasferta?
Sono i costi (trasporto, vitto, alloggio, ecc.) sostenuti da un dipendente per svolgere la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede abituale.
Come si calcolano le spese di viaggio e trasferta?
Il calcolo dipende dalla modalità di rimborso. Per il trasporto con mezzo proprio si usano le tabelle ACI per il rimborso chilometrico. Altre spese (vitto, alloggio) sono rimborsate a piè di lista (sul costo effettivo) o tramite una diaria forfettaria.
A quanto può ammontare un rimborso spese?
L'importo rimborsato può variare. I limiti fiscali di non imponibilità per il dipendente (e deducibilità per l'azienda) vanno da 15,49 euro/giorno (diaria minima in rimborso misto estero) fino al rimborso analitico effettivo delle spese di vitto/alloggio entro i limiti di 180,76 euro/giorno (Italia) o 258,23 euro/giorno (estero), oltre alle spese di trasporto e varie.
Quali sono le principali novità per le spese di trasferta dal 2025?
La novità principale è l'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto affinché siano deducibili per l'azienda o non imponibili per il dipendente. I pagamenti in contanti per queste voci, se rimborsati, saranno soggetti a tassazione per il lavoratore.
Le nuove regole sulla tracciabilità valgono solo per i dipendenti?
No, l'obbligo di tracciabilità per la deducibilità si estende anche ai lavoratori autonomi per le spese di trasferta e alle spese di rappresentanza per le imprese.
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